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Drone C5 con kit di erogazione: la marcatura non basta per lo STS-01

Sempre più spesso vengono proposti servizi di pulizia e lavaggio con drone, in particolare per impianti fotovoltaici. La formula è quasi sempre la stessa: un drone con marcatura di classe C5, un kit di erogazione acqua aggiunto, un’operazione dichiarata in STS-01. Il messaggio che arriva a chi deve scegliere è semplice: si compra, si monta, si vola.

Non è così semplice. Il punto non è se spruzzare acqua da un drone sia consentito. Il punto è se l’aeromobile, dopo la modifica, sia ancora quello che lo STS-01 richiede.

In breve

  • Lo STS-01 richiede un aeromobile marcato C5 e conforme ai requisiti della classe: due condizioni, non una.
  • La classe C5 è un insieme di requisiti tecnici dimostrati dal fabbricante, non un’etichetta.
  • Un kit può portare un C3 a C5 solo se è il fabbricante del kit a dichiararlo ai sensi della Parte 16.
  • Chi aggiunge un carico non previsto dal fabbricante non può dare per scontato che l’aeromobile resti conforme.
  • Per lavorare in modo corretto esiste il PDRA-S01: non richiede l’etichetta C5, ma richiede di dimostrare la conformità.

Che cosa richiede lo STS-01

L’allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 elenca le condizioni dello scenario standard STS-01. Una riguarda l’aeromobile (UAS.STS-01.020, punto 1, lettera f). In nostra traduzione: l’operazione deve essere condotta con un aeromobile senza equipaggio marcato come classe C5 e conforme ai requisiti di tale classe, come definiti nella Parte 16 dell’allegato al Regolamento delegato (UE) 2019/945, e operato con sistema di identificazione remota diretta attivo e aggiornato.

Le condizioni sono due e si sommano: la marcatura e la conformità. L’etichetta da sola non basta.

Che cosa significa davvero «C5»

La Parte 16 stabilisce che un UAS di classe C5 rispetti i requisiti della classe C3 (Parte 4), con due eccezioni, e in più requisiti propri. Tra questi, salvo che il drone sia vincolato:

  • una modalità a bassa velocità selezionabile dal pilota, che limiti la velocità al suolo a non più di 5 m/s;
  • un mezzo per terminare il volo, affidabile, prevedibile e indipendente dal sistema automatico di controllo e guida del volo, che forzi la discesa e impedisca lo spostamento orizzontale in potenza;
  • il monitoraggio continuo della qualità del collegamento di comando e controllo, con allerta al pilota quando il collegamento sta per degradarsi e un’altra quando si perde;
  • istruzioni del fabbricante che descrivano il mezzo di terminazione del volo.

Sono requisiti aeronautici, dimostrati dal fabbricante e attestati dalla dichiarazione di conformità UE, che riporta la classe del prodotto.

L’unica via prevista per «diventare C5» con un kit

La Parte 16, punto 8, prevede che un C5 possa essere un UAS di classe C3 dotato di un kit di accessori che ne garantisce la conversione. In quel caso l’etichetta C5 va apposta su tutti gli accessori e il kit non può modificare il software del C3. Se il kit è messo in commercio separatamente, il suo fabbricante deve immettere sul mercato un kit di conversione unico che:

  1. non altera la conformità del C3 ai requisiti della Parte 4;
  2. garantisce la conformità dell’UAS con il kit ai requisiti aggiuntivi della Parte 16;
  3. è accompagnato dalle istruzioni del fabbricante, con l’elenco dei C3 a cui il kit si applica e le istruzioni di installazione e uso.

È una via legittima. Ma la dichiarazione la fa il fabbricante del kit, con una propria dichiarazione di conformità UE che indica la classe in cui l’UAS viene convertito. Non è un adempimento che l’operatore possa autodichiararsi.

Un kit di erogazione non è questo

In generale un kit per erogare acqua nasce per un’altra funzione: non è concepito per fornire il mezzo di terminazione del volo, né la modalità a bassa velocità, né il monitoraggio del collegamento. Può portare una marcatura CE, ma la marcatura CE attesta la conformità alla normativa di prodotto applicabile a quel prodotto, non la classe UAS ai sensi del Regolamento 2019/945. Il simbolo è lo stesso, i regimi sono diversi.

Se un fabbricante dichiara davvero la conversione C5 del proprio kit, deve scriverlo in modo esplicito nella dichiarazione di conformità UE. È la prima cosa da cercare.

Che cosa cambia se si monta un carico non previsto

La conformità dichiarata dal fabbricante riguarda l’aeromobile nella configurazione per cui è stata dichiarata. Il Regolamento 2019/945 afferma, nei suoi considerando (il 23, riferito ai droni destinati alla categoria «open»), che chi modifica un UAS in modo da pregiudicarne la conformità deve essere considerato fabbricante e assumerne gli obblighi. È un principio di prodotto, non una regola dello STS-01, ma indica la direzione: chi modifica si assume l’onere di dimostrare che la conformità regge ancora.

Per questo non si può dare per scontato che un C5 con un kit non previsto resti un C5 ai fini dello STS-01. E se l’aeromobile non è più C5, lo STS-01 non è la base su cui costruire l’operazione.

La via per lavorare: il PDRA-S01

Il PDRA-S01 (AMC4 all’articolo 11 del Regolamento 2019/947) copre lo stesso tipo di operazioni dello STS-01, ma lascia all’operatore la flessibilità di usare UAS non marcati C5. Il punto 6.2 ammette un UAS conforme ai requisiti della Parte 16, con l’eccezione dell’etichetta C3 o C5, del limite di 25 kg di massa massima al decollo e dell’alimentazione esclusivamente elettrica, da dichiarare con autodichiarazione. La tabella contiene anche condizioni pensate per i droni progettati per irrorare (punto 6.4): essere progettati per evitare il rilascio accidentale di sostanze e permettere al pilota di interrompere subito l’erogazione in caso di emergenza.

Non è una scorciatoia. Si esce dall’etichetta, ma non dalla dimostrazione: la conformità ai requisiti va documentata e le condizioni della tabella vanno rispettate. È però la via per poter lavorare in modo corretto. In Italia ENAC ha introdotto con l’AltMoC IT-UAS-2026-001 (2 febbraio 2026) un mezzo alternativo per il PDRA-S01 senza paracadute. Restano il mezzo di terminazione del volo e la velocità ridotta di 5 m/s: anche qui la conformità va dimostrata.

Tre domande da fare prima di affidare il lavoro

  1. Su quale base operate? STS-01, PDRA-S01 o un’altra autorizzazione?
  2. Se la risposta è STS-01: potete mostrarmi la dichiarazione di conformità UE che riferisce l’intera configurazione, drone più kit, alla classe C5?
  3. Se la risposta è PDRA-S01 o un’altra via: come è documentata la conformità ai requisiti e come sono gestite le condizioni sull’erogazione, cioè rilascio accidentale e arresto immediato?

Un operatore che lavora in modo corretto risponde a queste domande senza difficoltà.

Nota

DL Droni assiste operatori e committenti nelle pratiche PDRA e nelle valutazioni del rischio operativo. Questo articolo è una nota divulgativa, non un parere legale: per un caso specifico occorre verificare la documentazione del fabbricante e le indicazioni dell’autorità competente.

Fonti

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e allegato, Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (EASA), revisione giugno 2026: UAS.STS-01.020(1)(f); AMC4 articolo 11, PDRA-S01 versione 1.2 (settembre 2023), punti 6.1, 6.2 e 6.4.
  • Regolamento delegato (UE) 2019/945: Parte 16 (requisiti della classe C5 e degli accessori), Parte 11 (dichiarazione di conformità UE), considerando 23.
  • ENAC, AltMoC IT-UAS-2026-001 (2 febbraio 2026): mezzo alternativo di conformità al PDRA-S01 senza paracadute.

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